Agli inizi del terzo millennio firmare elettronicamente un documento vuol dire abbandonare gli ultimi vincoli che ci legano all’utilizzo della carta.
La firma autografa, che assicura la paternità del soggetto che l’appone su di un foglio di carta comune, ha necessariamente fatto la sua strada.
Il formato elettronico ci permette di impaginare ed inviare documenti in modo semplice ed immediato con grande risparmio di tempi e di mezzi. Quando però dobbiamo dare la garanzia e la prova di chi sia l’autore del documento le cose diventano meno scontate.
Certamente non è vero che a livello del foglio di carta la realtà fosse meno complicata, ma un consolidato orientamento fondato su poche norme, molte sentenze e tanta pratica da parte dei periti, ha reso non tanto la penna una buona garanzia, ma le procedure perfezionate da tanta esperienza un buon sistema per permettere di decidere se far valere un documento in tribunale.
La falsificazione della firma su un foglio di carta non è meno complicata o più difficile rispetto ad una falsificazione nel mondo elettronico, ma la pratica empirica ha permesso di scrivere quali siano i casi possibili fra quelli dubbi e quelli certi.
Riscrivere tante regole precise, oggi, per il mondo della sottoscrizione informatica, vuol dire ricominciare un iter lungo prima che faticoso, di riconoscimento e classificazione di tutte le possibili situazioni.
Nel mondo digitale, poi, le variabili in gioco sono veramente molte.
Vediamo innanzitutto come, in Italia, vengono definiti e normati gli strumenti in gioco.
Ci vengono in aiuto in questa opera soprattutto tre normative specifiche:
Il Codice Civile, a cui ci affideremo come riferimento per il mondo cartaceo e a cui il mondo elettronico, qui descritto, vuole riferirsi. (Ovviamente anche il Codice Civile oggi contempla diverse voci che normano l’utilizzo dell’informatica).
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, che va sotto il nome di “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, modificato ad opera del D.Lgs. 10/02 e del DPR 137/03.
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, che va sotto il nome di “Codice dell’Amministrazione digitale” o comunemente “CAD”.
INDICE DELL’OPERA
1. Premessa ………………………………………………………………………………………………………. » 5
2. Firma autografa su documento cartaceo ¿ la giurisprudenza ……………………………….. » 5
3. Trasposizione dei concetti al “documento informatico ……………………………………….. » 6
3.1. Excursus storico ad oggi ……………………………………………………………………………. » 6
3.2. Il documento informatico …………………………………………………………………………. » 7
3.3. Complicazioni di una scelta ibrida ………………………………………………………………. » 9
4. Significato tecnico di un documento informatico ……………………………………………….. » 10
5. Portabilità di un documento informatico ………………………………………………………….. » 13
6. Immodificabilità di un documento informatico ………………………………………………….. » 16
7. Principi di crittografia dei file …………………………………………………………………………… » 17
8. Firma elettronica ……………………………………………………………………………………………. » 19
8.1. Firma elettronica avanzata ………………………………………………………………………… » 19
8.2. Firma elettronica qualificata ……………………………………………………………………… » 22
8.3. Firma digitale …………………………………………………………………………………………… » 23
8.4. Certificati qualificati …………………………………………………………………………………. » 23
8.5. Considerazioni sulla firma elettronica avanzata: la firma grafometrica …………… » 24
9. Schema commentato di DPCM ai sensi degli artt. 20 co. 3, 24 co. 4, 28 co. 3, 32 co.
3, lett. B), 35 co. 2, 36, co.2, e 71, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 testo in bozza valido
al momento della pubblicazione di questo libro. …………………………………………… » 28