Le Corti Calabresi
Quadrimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione regionale
Anno XV – Fascicoli 1 e 2 – 2016
Autori
TEMI
M.F. Magnelli
Il controllo di meritevolezza negli atti di destinazione.
Abstract. Il saggio focalizza l’attenzione sul frammento dell’art. 2645 ter c.c. che contiene il richiamo agli “interessi meritevoli di tutela”, al fine di valorizzare la nozione di interesse e la clausola di meritevolezza (anche nel suo momento di collegamento con la ragionevolezza) nell’attività segregatrice di beni. Il riferimento agli interessi meritevoli di tutela consente una lettura dell’atto di destinazione in chiave teleologica ed assiologica, enfatizzando il profilo funzionale dell’attività destinata ad uno scopo apprezzabile e consentendo il superamento di dogmi quali il numero chiuso e la tipicità delle situazioni reali. Il rinvio al comma 2 dell’art. 1322 c.c. conferma l’esigenza di studiare la meritevolezza di là dalla tipicità o atipicità del negozio, prendendo atto che alla tipizzazione della categoria destinatoria non può corrispondere una tipizzazione degli scopi che la dirigono. Il controllo preventivo di meritevolezza dovrà concernere i soli interessi che costituiscono dimensione causale dell’effetto destinatorio, restando, pertanto, autonomo rispetto al controllo di liceità dell’atto negoziale. Il richiamo alla meritevolezza consente anche di soffermare l’attenzione sul rapporto che corre tra destinazione e solidarietà, nonché sulla relazione tra gli interessi in gioco che richiedono un bilanciamento (da parte del notaio e del giudice) ispirato alla ragionevolezza.
Abstract. The essay focuses the attention on the fragment of the art. 2645 ter c.c. that contains the reminder to the ‘interests worthy of protection’, to emphasize the notion of interest and the worthwhileness clause (even in its moment of connection with the reasonableness) in the activity of segregation of goods. The reference to the interests worthy of protection allows a reading of the destination in a theological and axiological perspective, emphasizing the functional activity profile intended for a relevant purpose and allowing the overcoming of axioms as the limited number and the typicality of the real rights. The reference to the second paragraph of art. 1322 c.c. confirms the need to study the worthwhileness beyond the typical or atypical of the act, noting that the typing of the destination can not reflect a typing of the purposes that characterize the activity. The preliminary judgment of worthwhileness should cover only the interests that constitute the causal dimension of the effect, remaining, therefore, independent of the control of legality on the act. The reminder to the worthwhileness also calls attention to the relationship that exists between destination and solidarity, as well as on the relationship between the interests at stake, requiring a balance (by the notary and the judge) inspired to the reasonableness
Sommario: 1. L’art. 2645 ter c.c. e il frammento di disposizione contenente il richiamo agli “interessi meritevoli di tutela”. Centralità della nozione di interesse e necessità di superare la visione strutturalistica degli atti negoziali. Interessi e dinamismo del sistema. La meritevolezza quale profilo inseparabilmente congiunto agli interessi sottesi all’attività segregatrice di beni. Un primo approccio alla meritevolezza e il richiamo alla dottrina che ne valorizza i momenti di collegamento con la ragionevolezza. – 2. Il riferimento agli “interessi meritevoli” quale spinta alla valutazione dell’atto di destinazione in chiave teleologica ed assiologica. Giudizio di meritevolezza e fonti normative gerarchicamente superiori, iniziativa privata e sussidiarietà. La valutazione dell’atto di destinazione tra assetto iniziale degli interessi e dimensione finale del risultato raggiunto. Il profilo funzionale dell’attività destinata ad uno scopo apprezzabile. – 3. La non “superfluità” del richiamo alla meritevolezza. Necessità di valutare la ragione giustificatrice posta a fondamento di ciascuna attività con funzione di segregazione patrimoniale. L’opportunità dell’esplicito riferimento alla meritevolezza e l’asserita insuperabilità del numero chiuso dei diritti reali. Riconsiderazione del tradizionale dogma della tipicità delle situazioni reali: la destinazione ex art. 2645 ter c.c. come “conformazione” di uno dei classici diritti in funzione dello specifico interesse da perseguire. Il rinvio al comma 2 dell’art. 1322 c.c. e la necessità di studiare la meritevolezza di là dalla tipicità o atipicità dell’atto. – 4. Le molteplici utilizzazioni cui sono strumentali i vincoli di cui all’art. 2645 ter c.c. “Tipizzazione” della categoria destinatoria e non anche degli scopi che la dirigono. Il controllo preventivo di meritevolezza sui soli interessi che costituiscono dimensione “causale” dell’effetto destinatorio. Il giudizio di apprezzabilità sociale e la c.d. “causa di destinazione”. Opportunità di una valutazione della causa destinatoria in chiave pluralistica. – 5. La complessità del percorso ricostruttivo della causa nel pensiero moderno. La causa come “sintesi degli effetti essenziali” e la coerenza di tale impostazione con la disciplina normativa degli atti di destinazione. – 6. Il modo di atteggiarsi della meritevolezza nella destinazione e il rinnovato ruolo dell’autonomia privata nel sistema dei traffici economici. Il declino del patrimonialismo e la funzionalizzazione degli atti al perseguimento di finalità rilevanti, nell’ottica dell’adeguatezza e della ragionevolezza. – 7. La poliedricità dell’approccio al problema del rinvio al comma 2 dell’art. 1322 c.c. Meritevolezza dell’interesse e rilevanza sociale dell’atto. Interessi destinatori e “pubblica utilità”. L’utilità sociale nella destinazione e la disciplina dell’impresa sociale. La valorizzazione del riferimento normativo alle “persone con disabilità” e il canone della solidarietà. – 8. Destinazione e solidarietà: validità dell’approccio metodologico al problema della meritevolezza ex art. 2645 ter c.c. La solidarietà quale clausola generale. Necessità di superare il dubbio sulla “vaghezza” e ricostruzione della solidarietà in termini di principio normativo dall’autonoma valenza assiologica. L’opzione solidaristica quale esigenza giustificata non dalla lettera della norma, ma dalle istanze generali del sistema. Il richiamo alle “pubbliche amministrazioni” e “agli altri enti” nell’ottica del superamento della dicotomia pubblico-privato. Interessi privati ed esigenze pubbliche quali profili ricollegabili ad un medesimo piano. Molteplicità dei soggetti richiamati dalla norma e complessità del giudizio di meritevolezza. – 9. Superamento della tesi che considera l’art. 2645 ter c.c. norma sulla trascrizione. – 10. La meritevolezza ex art. 2645 ter c.c. e il bilanciamento degli interessi in gioco. Scomposizione della disposizione in due ipotesi normative: effetti obbligatori ed effetto risultante dalla trascrizione. Il rilievo relazionale degli interessi e la necessità di un bilanciamento guidato dalla ragionevolezza. – 11. Lo sforzo ricostruttivo della dottrina italiana e le ipotesi piú frequenti di destinazioni meritevoli. Primazia della persona e pluralità degli intenti destinatori. – 12. L’orientamento che nega carattere autonomo al controllo di meritevolezza. La tendenza giurisprudenziale a far rientrare il vaglio di meritevolezza nella valutazione della liceità del negozio. La sovrapponibilità dei giudizi nelle varie ipotesi di destinazione patrimoniale. Il Supremo Collegio e la dichiarazione di non meritevolezza della causa di negozi leciti. Necessità di un pregnante controllo sulla causa, di là dalla mera liceità. Emilio Betti e il rilievo della funzionalità sociale dell’interesse perseguito. Rilevanza ed autonomia del giudizio di meritevolezza: sua riferibilità ai negozi tipici e atipici. – 13. L’intenzione del legislatore del 2005 di separare la meritevolezza dalla liceità. Il doppio binario di valutazione dell’attività di destinazione e la meritevolezza quale giudizio di valore. L’esame della meritevolezza non come accertamento della rilevanza ed ammissibilità dell’atto destinatorio, ma quale verifica sulla sua idoneità a realizzare i valori dell’ordinamento. Residualità del giudizio sulla mera “futilità” degli interessi e centralità del controllo sulla coerenza rispetto al sistema. – 14. Il ruolo della classe notarile: poteri e responsabilità. Funzione notarile e funzione giurisdizionale quali piani comunicanti, nell’ottica del perseguimento di interessi superiori. – Note
Egidio Pozzi
Il testo scritto e la musica: interpretazione e composizione nella storia della musica colta occidentale.
Abstract. Nella prima parte dell’articolo si descrivono lo sviluppo e le caratteristiche del rapporto tra interpretazione e composizione nei repertori della musica colta occidentale, con particolare riferimento al passaggio dalla tradizione orale a quella scritta, alle prassi esecutive della musica antica, alla nascita e all’evoluzione del virtuosismo strumentale tra Settecento e Ottocento. Nella seconda parte, dedicata al Novecento, si approfondiscono le influenze dell’industria discografica e delle concezioni compositive delle avanguardie musicali, unitamente ai contributi di Arnold Schoenberg e Heinrich Schenker sui concetti stessi di “interpretazione” e “esecuzione”. Nella lunga storia della musica colta occidentale il rapporto tra composizione e interpretazione si è realizzato in modi sempre diversi, dovendosi collegare da una parte alle capacità virtuosistiche di cantanti e strumentisti, dall’altra alle concezioni estetiche dell’epoca, alle diverse funzioni sociali, alle mutate tecniche compositive, allo sviluppo di specifiche notazioni musicali e, infine, alle competenze storico-analitiche dei singoli musicisti. Nel corso della trattazione viene evidenziata la sostanziale relatività del “fatto” musicale e la necessità di porre la questione dell’interpretazione della musica non come un fatto assoluto ma come un insieme di scelte individuali collegate da una parte alle indicazioni fornite dal compositore nella partitura e dall’altra alle prassi delle diverse epoche storiche.
Abstract. The first part of the article describes the development and features of the relation between interpretation and composition in the repertories of western art music, giving particular attention to the transition from an oral to a written tradition, performance practices in period music and the birth and evolution of instrumental virtuosity in the eighteenth and nineteenth centuries. In the second part, dedicated to the twentieth century, a closer focus is given to the influence of the recording industry and the conception of composition developed by the musical avant-gardes, along with contributions coming from Arnold Schoenberg and Heinrich Schenker concerning the very concepts of “interpretation” and “performance”. Over the long history of western art music, the relation between composition and interpretation has been defined in ever-changing ways, needing to be related on the one hand to singers and instrumentalists’ virtuosic capabilities, and on the other to the aesthetic conceptions of the time, as well as diverse social functions, changing compositional techniques, the development of specific musical notations and, lastly, the historical and analytical knowledge of individual musicians. The discussion will highlight the essentially relative nature of music and the need to formulate the question of musical interpretation not in terms of an absolute fact but a set of individual choices linked on the one hand to the indications provided by the composer in the score and on the other to the performance practices that characterise diverse historical periods.
Sommario: 1. Improvvisazione e scrittura: l’interpretazione nella storia della musica occidentale. – 2. La rivoluzione tecnologica ed estetica del Novecento. – 3. La concezione moderna dell’interpretazione musicale. – 4. Conclusioni. – Note
Anna Spada
I tempi di esecuzione del mandato d’arresto europeo tra garanzie del sistema e tutela dei diritti fondamentali: la sentenza Lanigan della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Abstract. Con sentenza C 237/15 PPU Minister for Justice and Equality v. Lanigan del 16 luglio 2015 resa nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale d’urgenza promosso dalla High Court Irlandese, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 17 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo, e sull’eventuale insorgenza di diritti in capo a una persona che sia stata tenuta in stato di custodia in attesa di una decisione sulla sua consegna per un periodo eccedente tali termini. In particolare, la Corte ha stabilito che, in virtù dell’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo e in assenza di qualsivoglia indicazione esplicita in senso contrario nella decisione quadro, le autorità nazionali sono tenute a pronunciarsi sull’esecuzione del mandato anche qualora i termini stabiliti siano scaduti; diversamente si assisterebbe ad una sostanziale vanificazione dell’obiettivo di accelerare e semplificare la cooperazione giudiziaria, la cui pietra angolare è costituita dal principio del reciproco riconoscimento. La Corte poi, nell’escludere che vi sia un obbligo generale e incondizionato di rilascio della persona dopo la scadenza dei termini, ricorda, tuttavia, che la decisione quadro deve essere interpretata conformemente al diritto alla libertà e sicurezza ex art. 6 e agli artt. 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: pertanto una persona che si trovi in stato di custodia sulla base di un mandato di arresto europeo in attesa di essere consegnata, può essere mantenuta in custodia solo nei limiti in cui la durata totale della sua custodia non risulti eccessiva, avendo riguardo alla situazione concreta. Oltre all’analisi della sentenza indicata il presente lavoro offre una disamina generale dell’istituto del mandato d’arresto europeo, un sistema semplificato di consegna tra le autorità giudiziarie di diversi Stati membri delle persone accusate di reato o condannate, in sostituzione della procedura di estradizione; oltreché del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale presuppone un elevato livello di fiducia reciproca fra gli Stati membri e rappresenta lo strumento principale per favorire il processo di creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, previsto dal titolo V della parte terza del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e costituendo al contempo uno dei più importanti obiettivi dell’Unione. Infine, si concluderà con una breve riflessione sul sistema penale europeo e la c.d. «europeizzazione» del diritto penale.
Abstract. With judgement C 237/15 PPU Minister for Justice and Equality v. Lanigan of the 16th July 2015 request for an urgent preliminary ruling procedure from the High Court of Ireland, The Court of Justice of the European Union pronounced concerning consequences of a failure to observe the time-limits fixed by Article 17 of the Framework Decision 2002/584/JHA on the European Arrest Warrant. Also the Court pronounced about potential rights of a person in detention waiting for decision on the execution of the European Arrest Warrant exceeds those time-limits. In particulars, by virtue of duty to execute the European Arrest Warrant and in absence of any explicit contrary indication in the Framework Decision 2002/584/JHA, the Court established that the executing judicial authority remains required to adopt the decision on the execution of the European Arrest Warrant after expiry of the time-limits stipulated in Article 17. Differently, the aim of accelerate and simplify will frustrate judicial cooperation whose cornerstone is represented by principle of mutual recognition. Later the Court, excluding a general and unconditional duty of release the person held in custody cause the failure to observe the time-limits, remembers that the Framework Decision 2002/584/JHA on the European Arrest Warrant must be interpreted under the light of right to liberty and security as mentioned in the Article 6 and Articles 52 and 53 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Therefore, a person held in custody because of an European Arrest Warrant waiting for a decision could be keep in custody only if the duration of the custody is not excessive bearing in mind the characteristics of the procedure followed in the case of the main proceedings, which is a matter to be ascertained by the National Court. Beyond the analysis of the indicate judgement, this work focuses on the general issue of European Arrest Warrant, that is a simplified system (in substitution of the procedure of extradition) to deliver charged or convicted people among judicial Authorities of Member States of UE. This work also focuses on the principle of mutual recognition, which needs of an high level of mutual confidence between Member States and represents principal way to favourite the process of making an area of freedom, security and justice, included by Title V, part third of Treaty on the Functioning of the European Union and, at the same time, one of the most important aims of the Union. The work will end with a short reflection about European penal system and the c.d. “europeization” of penal law.
Sommario: 1. Considerazioni introduttive sullo Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale nel diritto dell’Unione europea. – 2. Il mandato d’arresto europeo: cenni. – 3. I principali profili d’interesse della sentenza Lanigan. – 4. Considerazioni conclusive: verso un sistema penale europeo. – Note
Enrico Caterini
Il «minimo vitale», lo stato di necessità e la rimozione dell’esclusione sociale.
Abstract. Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale non distingue il cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato, l’abile dall’inabile al lavoro. Il primum vivere deinde philosophari riconosce primazia alla ragion pratica della vita. L’immigrato irregolare abile al lavoro e indigente per stato di necessità, né profugo né destinatario di protezione sussidiaria, beneficia delle prerogative dello status personae. Lo statuto riconosciuto alla persona umana richiede per l’immigrato irregolare l’insorgenza dei doveri giuridici di integrazione sociale. Tra essi l’avvio al lavoro, all’istruzione, alle cure, al vitto e ricetto.
Abstract. Being in need does not coincide with being in a state of need. The former regards status civitatis, while the second damages the «minimum subsistence figure», breaks the threshold of poverty, and does not distinguish between citizen and foreigner. The ordinary lawmaker has no power to deny the person the essential content of the inviolable rights of humankind; the struggle against poverty and social exclusion draws no distinction between citizen and foreigner, between stateless and refugee, between the able-bodied and those unfit for work. The concept of primum vivere deinde philosophari recognizes the primacy of the practical reason of life. The illegal immigrant fit for work and indigent due to his state of need, neither refugee nor recipient of subsidiary protection, benefits from the prerogatives of status personae. For the illegal immigrant, the statute to which the human person is entitled gives rise to juridical duties of social integration. These include assistance for work, education, care, food, and shelter.
Sommario: 1. Le premesse nella Lettera pastorale. – 2. L’assistenza e la previdenza sociale antidoti agli stati di bisogno del cittadino (art. 38 cost.). – 3. La «costituzione materiale» europea per un’esistenza dignitosa e senza discriminazioni di nazionalità (artt. 21 e 34 CDFUE) – lo stato di bisogno del cittadino e lo stato di necessità della persona (artt. 2 e 3 cost.), lotta all’esclusione sociale e alla povertà. – 4. La disciplina italoeuropeo sull’immigrazione «economica». – 5. La disciplina sull’immigrazione «umanitaria». – 6. Le misure di prima assistenza dei servizi sociali. – 7. Il procedimento di formazione del contratto di lavoro con lo straniero. – 8. Lo stato di necessità da bisogno e il diritto al lavoro. – 9. Il Jobs act e l’assegno di disoccupazione (Asdi). – 10. Il diritto al servizio di collocamento gratuito quale contenuto «essenziale» del diritto al lavoro. – 11. Conclusioni. – Note
Lucia Miglietti
Profili comparativi del diritto alla privacy.
Abstract. Nel saggio si analizza in chiave storico-comparativa il diritto alla privacy al fine di evidenziarne la sua differente declinazione nel modello nordamericano ed europeo. Si è rilevato, ripercorrendo le linee evolutive del diritto, come oggigiorno la privacy non si identifica più con il the right to be let alone di statunitense memoria, ma individua – negli USA e negli ordinamenti analizzati – la sua essenza nel potere di intervento (del singolo e dell’autorità statale) ed esprime un’idea di riservatezza più ampia, tale da ricomprendere la nebulosa sfera dei dati personali.
Abstract.This essay analyzes the right to privacy in a historical-comparative key to highlight its variations between the European and North American models. By retracing the evolutionary lines of the law, it has been observed how privacy today is no longer the right to be let alone of North American reference, but how – both in the United States and in the analyzed systems – its essence is to be pinpointed on the power of intervention (both of the individual and governmental authorities) and how it expresses a broader idea of confidentiality which encompasses the nebulous sphere of personal data.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le origini del diritto alla privacy. – 3. Linee evolutive del diritto alla privacy nell’esperienza giuridica statunitense ed europea. – 3.1. (Segue) L’esperienza statunitense. Il diritto alla privacy come diritto del consumatore. – 3.2. (Segue) L’esperienza europea. Il diritto alla privacy come diritto fondamentale dell’individuo. – 4. Il diritto alla riservatezza nell’ordinamento italiano. – 5. Note conclusive. – Note
Raffaele Ripoli
Il divieto di Maternità surrogata e portante e l’accordo transfrontaliero.
Abstract. La questione esaminata concerne il divieto di maternità surrogata e portante previsto dalla l. n. 40/2004 e le ipotesi, sempre più frequenti, di turismo c.d. procreativo. La Corte EDU, nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia (ric. n. 25358/12), sentenza del 27 gennaio 2014, pronunciandosi con riferimento alla mancata trascrizione in Italia di un atto di nascita redatto in Russia, dove la surrogazione di maternità è considerata lecita, ha sanzionato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU. Il Governo Italiano ha presentato richiesta di rinvio ed il caso è stato deferito alla Grande Camera. Sulla surrogazione di maternità realizzata all’estero la Corte di Strasburgo era già intervenuta con due sentenze di condanna della Francia (caso Mennesson e Labassee c. Francia). Muovendo dai principi messi in luce dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, può ritenersi che l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto non può prescindere dalla necessità di assicurare che siano rispettati i diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti, considerando comunque prevalente il superiore interesse del minore. Il rifiuto di riconoscere il rapporto di filiazione potrà ritenersi ammissibile soltanto quando sia ravvisabile, nel caso concreto, la necessità di garantire tale interesse.
Abstract. The examined matter pertains to the prohibition of surrogacy expectated from the l. n. 40/2004 and the hypotheses, more and more frequent, of the so-called procreative tourism. The Court of Strasburgo, in the case Paradiso e Campanelli c. Italy (ric. n. 25358/12), sentence of January 27th 2014, pronouncing itself with reference to the missed transcription of a birth certificate in Italy drawn up in Russia, where the surrogacy is considered permissible, has sanctioned Italy for violation of the article 8 ECHR. The Italian Government has submitted an application of delay and the case has been referred to the G.C. The Court of Strasburgo had already intervened on the surrogacy realized in a foreign country with two convictions of France (case Mennesson and Labassee c. France). For what concern the principles shown by the national and supranational jurisprudence, it’s possible to consider that the individualization of the applicable discipline to the concrete case cannot put aside from the necessity to assure that the fundamental rights of every involved part are respected. Nevertheless is important to consider prevailing the best interest of the minor. The refusal to recognize the parent-child relationship can be considered admissible only when recognizable, in that precise case, the necessity to guarantee that interest.
Sommario: 1. Il divieto di maternità surrogata e portante nella l. n. 40 del 19 febbraio 2004. – 2. L’accordo transfrontaliero di maternità surrogata e le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione del divieto legislativo. – 3. Analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (caso Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11 e caso Labassee c. Francia, ricorso n. 65941/11, sentenze del 26 giugno 2014 – caso Paradiso e Campanelli c. Italia, ricorso n. 25358/12, sentenza del 27 gennaio 2015). – 4. Conclusioni. – Note
Ileana Senatore
Valutazione della Performance e Sistema Incentivante nella Pubblica Amministrazione: l’esperienza della Agenzia delle Entrate.
Abstract. In questo mondo globalizzato la competitività gioca un ruolo fondamentale in ogni settore. L’essere competitivi non è più una necessità delle sole aziende, ma investe l’intera organizzazione sociale. Conseguentemente anche la Pubblica Amministrazione in questi ultimi anni ha vissuto un periodo di forte spinta al cambiamento, con un sempre maggiore orientamento alla misurazione ed alla comunicazione dei risultati. Tale cambiamento va contestualizzato in quella che è ormai “ la crisi del Welfare State”: le esigenze di risanamento finanziario sempre più pesanti, i continui rilievi critici al settore pubblico ed alle sue inefficienze, hanno progressivamente allontanato l’organizzazione amministrativa dal tradizionale modello burocratico a favore di un modello manageriale di gestione dei pubblici uffici. I principi di stampo manageriale propri del New Public Management trovano sempre maggiore spazio ed è sempre più avvertita l’esigenza di introdurre nell’Amministrazione Pubblica italiana criteri e principi in grado di verificare l’efficacia delle politiche di intervento pubblico, l’efficienza nell’impiego delle risorse e, non da ultimo, l’economicità della gestione. Il dato da considerare è che le Pubbliche Amministrazioni operano in un contesto protetto rispetto alle logiche vere e proprie della concorrenza. Per questa ragione è necessario che adottino sistemi organizzativi capaci di supplire all’assenza delle tensioni e delle spinte che provengono usualmente dalle dinamiche del mercato. In questa direzione si è avuta una riforma in senso manageriale della pubblica amministrazione italiana con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 (la cosiddetta “riforma Brunetta”). Questo articolo si concentra su come, con tale riforma, il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa sia diventato l’assetto centrale di un nuovo paradigma basato sulla valorizzazione del merito e sulla conseguente erogazione dei premi per i risultati perseguiti. L’articolo esamina il “ciclo di gestione della performance”, ovvero il percorso predefinito su cui la riforma ha basato il sistema di misurazione e valutazione, cui segue, come necessario completamento, un sistema premiante in grado di rafforzare il legame tra retribuzione accessoria, produttività del lavoro e qualità dell’azione amministrativa. In particolare si analizza l’esempio delle Agenzie Fiscali, perché sono tra le poche Pubbliche Amministrazioni capaci, già antecedentemente alla riforma del 2009, di applicare concreti sistemi di valutazione, anche se sulla base di modelli non del tutto aderenti allo schema delineato dalla Riforma Brunetta. Fra queste si è ritenuto interessante esaminare il sistema incentivante dell’Agenzia delle Entrate, strutturato in modo molto complesso, ed il sistema di valutazione dei dirigenti (S.I.R.I.O. – Sistema Integrato Risultati Indicatori Obiettivi) che tende a misurare non solo il grado di raggiungimento, da parte dei dirigenti, degli obiettivi loro assegnati, ma anche le loro competenze organizzative e manageriali, integrando quindi dati di tipo quantitativo con dati di tipo qualitativo. Trattasi infatti di esperienze pioniere nella PA italiana, rese forse possibili anche dall’alto grado di misurabilità dei risultati che in generale caratterizza l’attività delle Agenzie fiscali, e che tuttavia si distanziano in parte dallo schema delineato dalla riforma del 2009. In tal senso, sarà importante anche scoprire l’imminente evoluzione del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle Agenzie fiscali dopo la formale diffida da parte del Consiglio di Stato, che, con la recente Sentenza nr. 4713 del 13 ottobre 2015, ha imposto loro di adottare formalmente, entro 180 giorni, un Sistema e un Piano delle Performance rigorosamente conformi al d.lgs. 150/2009.
Abstract. In a globalised world, competitiveness plays a key role in any sector. Being competitive is no longer essential only for companies, but it is also a requirement for the social organisation as a whole. As a consequence, the Public Administration has experienced dramatic changes over the last few years, being increasingly oriented towards results assessment and awareness spreading. Such a change must be considered in the context of the so called “Crisis of the Welfare State”: the increasingly pressing need for financial rebalancing and constant criticism against the public sector and its inefficiencies have led the PA to distance from the traditional bureaucratic model, favouring a managerial approach in public offices. This new approach, typical of the New Public Management is more and more adopted and in the Italian Public Administration Sector new criteria and principles are increasingly applied in order to assess the effectiveness of public policies, the efficiency in resources employment and, last but not least, cost efficiency in management. What should be taken into account is that Public Administrations work in a protected context as compared to real competition systems. For this reason it is important to adopt organisation systems that are able to compensate for the lack of tensions and spurs that normally characterize market dynamics. Within this context a ‘managerial’ reorganisation of the Italian Public Administration has been devised with the approval of the Legislative Decree No. 150/2009, the so-called “riforma Brunetta” (Brunetta Reform from the name of the Italian minister Renato Brunetta Translator’s Note). The article focusses on how – through this reform – the system of measurement and assessment of individual and organisational performance has become the core of a new paradigm based on the enhancement of merit and the consequent reward given to workers for the results obtained. The article analyses the “Performance Management Cycle”, that is the path through which the measurement and assessment system has been based; the cycle is completed by a reward system that reinforces the link between ancillary wage, productivity at work and quality of administrative action. In particular, the example of Italian tax agencies is taken into account, since these are some of the few offices of the Public Administration that, long before the 2009 Reform, were able to apply concrete systems of assessment, even if they were not totally based on the models outlined by the scheme of the Riforma Brunetta. Among the several examples, the complex reward system adopted by the Italian Revenue Office and the executives assessment system are considered (S.I.R.I.O. – Sistema Integrato Risultati Indicatori Obiettivi – Integrated System for Results, Indicators and Objectives); they not only measure the level of managers’ target achievement, but also assess their organisational and managerial skills by mixing qualitative and quantitative data. It was a pioneer experience in the Italian PA that was probably made possible by the high level of measurement of the results obtained by the Tax Agencies, despite their non-complete compliance with the 2009 Reform. In this perspective, it is important to observe the future evolution of performance measurement and assessment system in Tax Agencies after the warning issued by the Council of State that – through Judgment No. 4713 of 13th October 2015 – imposed agencies to formally adopt a Performance System and Scheme in compliance with Legislative Decree 150/2009 within 180 days.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il Decreto Legislativo n. 150/2009 (cd. “Riforma Brunetta”). – 3. Il Ciclo di gestione della performance. – 4. Sistemi Premianti. – 5. Il sistema incentivante dell’Agenzia delle Entrate. – 6. Conclusioni. – Bibliografia
M.F. Magnelli
Spunti di riflessione sul trust e sulla fiducie à la française: per una rimeditazione delle scelte del legislatore italiano.
Abstract. Nella sua prima parte, il saggio prende in esame il trust, istituto giuridico di matrice anglosassone (nel modello delineato dalla Convenzione dell’Aja e nel modello convenzionale “interno”), al fine di verificarne peculiarità e criticità nel riconoscimento da parte dell’ordinamento italiano. L’interesse è rivolto agli aspetti comuni ed alle divergenze tra trust ed atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (con particolare riguardo alla compatibilità con le regole codicistiche concernenti la separazione patrimoniale, l’opponibilità ai terzi e la pubblicità dell’effetto di separazione, l’affidamento dei terzi, i rimedi in capo ai creditori del disponente). L’attenzione viene, poi, soffermata sull’introduzione, nell’esperienza giuridica francese, di norme di diritto interno tese a riconoscere e disciplinare un contratto su schema fiduciario, denominato fiducie. La parte centrale del contributo è dedicata all’analisi del fondamento dello strumento negoziale, alla valutazione della sua utilità nell’attuale mercato internazionalizzato e dell’alternatività rispetto all’istituto del trust. Lo studio si conclude auspicando l’introduzione di una legge italiana sulla fiducia che, riconoscendo nuovi spazi di azione all’autonomia privata, possa rappresentare una leva di modernizzazione, autorizzando l’imputazione di rapporti giuridici secondo lo schema dell’autonomia e della separazione patrimoniale, segnando la strada verso il consolidamento della dimensione negoziale nell’effetto di limitazione della responsabilità patrimoniale (art. 2740, comma 2, c.c.), nel rispetto dell’assiologia dell’ordinamento. Il negozio di fiducia potrebbe assicurare adeguata protezione economica in favore dei soggetti deboli, nel rispetto della centralità dei valori esistenziali posti a fondamento del sistema.
Abstract. In its first part, the essay examines the trust, juridical institution of common law (according to the Hague Convention and to the conventional “internal” model), to verify features and critical aspects in recognition by italian legal system. The interest is focused on the common aspects and on the differences between trusts and destination ex art. 2645 ter c.c. (particularly, with reference to the compatibility with the rules of the civil code concerning the patrimonial segregation, the enforceability against third parties and the effect of separating advertising, the custody of third parties, the instruments in favor of the creditors of the settlor). The attention is then turned on the introduction, in the french legal experience, of rules of national law, designed to recognize and regulate a contract on the trust scheme, called fiducie. The central part of the work is devoted to the analysis of the basis of the negotiation instrument, to the evaluation of its usefulness in the modern internationalized system and of the alternate character respect to the trust. The study concludes hoping the introduction of an italian law on the trust which, recognizing new areas of action to the private autonomy, can represent a modernization factor, authorizing the charge of legal relations according to the autonomy scheme and the patrimonial segregation, marking the way to the consolidation of the negotiating dimension in the effect of limiting the patrimonial liability (art. 2740, second paragraph, c.c.), in respect of the order values. The negotiating case could ensure adequate economic protection in favor of the persons in need, respecting the centrality of the existential values placed in the system foundation.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La Convenzione dell’Aja sul riconoscimento del trust “amorfo”. – 3. Modello di trust convenzionale: schema operativo, caratteristiche essenziali e divergenze dal modello di common law. – 4. L’ammissibilità del trust interno e del trust interno “autodichiarato” nell’ordinamento italiano. – 5. L’ammissibilità della pubblicità del trust interno: prima e dopo l’art. 2645-ter c.c. – 6. La collocazione del trust nell’ordinamento codicistico: confronto con l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – 7. Approccio metodologico al trust interno e prospettive di regolamentazione. – 8. L’introduzione del contratto di fiducie nell’ordinamento francese. Le differenze rispetto al trust: l’affectation dei beni trasferiti dal fiduciante al fiduciario. – 9. Sinallagmaticità del rapporto, patrimoine fiduciaire e affectation dei beni trasferiti dal fiduciante al fiduciario. – 10. Caratteri della fiducie, effetti del contratto e cessazione dell’operazione negoziale. – 11. Meccanismo fiduciario e tutela dell’affidamento dei terzi. – 12. Le istanze culturali che ispirano il progetto sulla fiducie e la rivisitazione di alcuni istituti alla luce del mercato internazionalizzato. Apprezzabilità dell’intervento del legislatore francese. – 13. L’assenza di una disciplina italiana sulla fiducia e le opportunità di una riforma. – Note
Luciano Romito
La competenza linguistica nelle perizie di trascrizione e di identificazione del parlatore.
Abstract. In Italia esiste un enorme gap tra la ricerca scientifica/tecnologica che si conduce nelle Università o nei centri di ricerca e l’utilizzo in ambito forense e applicativo dei risultati ottenuti. Nell’aula del Tribunale è sempre più frequente incontrare consulenti tecnici o periti, di qualunque disciplina scientifica, che collaborano con le singole parti nel dibattimento, nell’esame dei testi e che indirettamente contribuiscono alla stesura della sentenza. Riteniamo che il controllo della scientificità dell’approccio di un consulente o di un perito non possa essere delegato ad una sola persona o figura come quella del peritus peritorum. Nelle pagine seguenti tenteremo di supportare con dati reali quanto appena riportato, soffermando la nostra attenzione sulle intercettazioni. L’uso delle intercettazioni a scopo investigativo rappresenta una tra le più importanti e utilizzate tecniche di ricerca della prova: si veda ad esempio la crescita esponenziale di consulenze o perizie di trascrizione, comparazione fonica, identificazione del parlatore per mezzo di una registrazione sonora, e il gran numero di sentenze basate sui risultati delle intercettazioni e delle perizie foniche. La voce riveste un ruolo estremamente importante, anche se non esclusivo, nella comunicazione e nei rapporti che intercorrono tra gli interlocutori. La lingua prodotta da un singolo locutore non contiene solo informazioni linguistiche ma è la risultante di un insieme di dati che riguardano la lingua madre, la provenienza geografica e quindi la variante regionale o locale, lo status sociale, l’emozione, lo stato d’animo e di salute, l’età, il sesso, il ruolo all’interno della società (immaginato o reale). Tutte queste informazioni vengono veicolate nello stesso canale acustico e per essere analizzate richiedono particolari e approfondite competenze.
Abstract. In Italy there is a large gap between scientific/technological research conducted in universities or research centers and the use of it in forensic environment. In the Courts it is increasingly common to meet technical experts of any scientific discipline, who collaborate with the individual parties in the trial, in the examination of the witnesses and indirectly, contribute to draft the judgment. We believe that the control of the scientific approach of an expert cannot be delegated to a single person or figure like a judge (peritus peritorum). In the following pages we will try to support with real data as just reported, focusing our attention on wiretapping. The use of wiretapping in investigative purpose is one of the most important techniques of the evidence research: for instance the exponential growth of expert report and the large number of judgments based on the results of wiretaps and speaker identification. The voice plays an important role not exclusively in communications and relationships between the interlocutors. In contrast, the language produced by a speaker contains linguistic information which are the result of a geographical origin and therefore regional or local variant set of data, concerning the mother tongue, social status, emotion, health, age, sex, role in society (imagined or real). All this information are conveyed in the same acoustic channel and require special linguistic skills to be analyzed.
Sommario: 1. Il caso. – 2. Il Peritus Peritorum. – 3. I periti e i metodi presenti in Italia. – 4. Le competenze necessarie per il caso O.F.S. – 5. La relazione tra la bassa qualità delle perizie, la competenza dei periti e il riconoscimento economico delle relazioni di ufficio. – Note
Mario Caterini
Riflessioni ‘ingenue’ contro l’egemonia ermeneutica del giudice penale.
Abstract. Lo scritto affronta il tema della creatività giurisprudenziale e propone un possibile criterio volto a contenerne la forza. Si parte da alcune premesse teoriche in ordine alla ratio della legalità penale delineata dalla Costituzione italiana, alle spinte antagoniste dello scetticismo interpretativo, alla natura ontologicamente analogica di qualsiasi attività interpretativa, alla legittimità di possibili diversi risultati interpretativi di una stessa norma. Il lavoro, poi, ipotizza un criterio utile ad arginare la forza creativa del ‘diritto vivente’, fondato su due momenti. Il primo consiste nell’imporre al giudice una direzione univoca cui orientare deontologicamente il risultato ermeneutico, che è quella del favor rei. Il secondo momento è dato dall’imposizione al giudice, sempre de lege ferenda, di un particolare onere motivazionale, consistente nella necessità di esplicitare le ragioni dell’implausibilità dell’opzione interpretativa favorevole, qualora il giudice ritenga di non aderire alla stessa. Si conclude affermando che detto criterio sarebbe utile anche ad una maggiore certezza del diritto, nonché ad un ruolo della dottrina e dell’avvocatura capace di incidere maggiormente nella realtà giudiziale.
Abstract. This investigation is about law creativity and it proposes a conceivable criterion with the aim to contain its force. It starts from some theoretical premises as concerns the ratio of criminal legality outlined by the Italian Constitution, the antagonistic forces of the interpretative skepticism, the ontologically analogical nature of any interpretative activity, the legitimateness of any possible different interpretative results of the same law. The investigation, then, hypothesizes a useful criterion to control the creative force of the ‘living law’, based on two moments. The first one consists in imposing the judge a univocal direction to orient the hermeneutical result deontologically, that is the favor rei. The second moment is given by the imposition of the judge, de lege ferenda, a particular motivational obligation, consisting of the necessity to make the reasons of implausibility of the favorable interpretative option explicit, in case the judge believes not to support it. It finishes affirming that this criterion is also useful for a superior certainty of the law, as well as a role of the doctrine and legal profession able to affect mainly the legal reality.
PRASSI
DIRITTO AMMINISTRATIVO
CORTE DEI CONTI – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria – Presidente Mario Condemi; Consiglieri Anna Bombino e Quirino Lorelli – 26.01.2016
Omessa riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso – Danno erariale – Responsabilità per culpa in vigilando dei dirigenti amministrativi e dei dirigenti generali/commissari straordinari.
Il credito relativo ai tickets sanitari per prestazioni di Pronto Soccorso ospedaliere non ha natura tributaria, pertanto, segue l’ordinario termine prescrizionale decennale di cui all’Art. 2946 cod. civ.. Esiste un nesso di causalità diretto tra le condotte omissive e negligenti dei direttori generali e la causazione del danno da mancata riscossione dei tickets di Pronto Soccorso. Nel caso di comportamenti omissivi, la relativa responsabilità non richiede, per concretarsi la obiettiva certezza, che l’iniziativa sarebbe stata idonea a produrre un effetto preclusivo del verificarsi del danno.
CORTE DEI CONTI – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria – Presidente Mario Condemi; Consiglieri Anna Bombino e Quirino Lorelli – 1.12.2015
Illegittimità della reinternalizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – Danno erariale – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale – Responsabilità del Sindaco.
Il termine di prescrizione del danno erariale decorre dal momento in cui avviene il pagamento della somma da parte dell’amministrazione, in quanto è in questo momento che la perdita patrimoniale diviene certa e attuale. La reinternalizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in luogo della prosecuzione dell’affidamento alla s.p.a. mista, di cui il comune è socio, è illegittima atteso che, per un verso, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’Art. 113 del T.U.E.L., è vietata una gestione diretta dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale, per altro verso, le relative competenze rimangono riservate agli A.T.O., di cui il medesimo comune fa parte.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – In composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca – Castrovillari, 26.9.2014
Impegno di spesa del Comune – Contratto d’opera professionale tra enti pubblici locali e privati – Responsabilità personale e diretta del funzionario o dell’amministratore – Divieto di esperimento dell’azione di arricchimento senza causa nei confronti dell’ente pubblico.
Il mancato rispetto del vincolo di copertura finanziaria, come la mancata consacrazione dell’incarico nelle forme richieste dall’evidenza pubblica, rendono il rapporto obbligatorio non riferibile all’ente – cui la effettuazione di qualsiasi spesa è consentita solo in presenza della deliberazione autorizzata nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva – ma intercorrente ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno. Ciò comporta che il privato, disponendo di un’azione diretta, non possa esperire nei confronti della p.a. nemmeno l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – In composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca – Castrovillari, 12.11.2012
Decreto ingiuntivo proposto dalla Banca – Prova – Estratto conto – Interessi passivi – Usi di piazza – Nullità.
La domanda di ingiunzione proposta da una banca nei confronti del correntista deve essere basata su un ‘estratto conto’ recante l’attestazione ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico legge bancaria e creditizia, e non su qualunque altro documento contabile, che, senza avere la forma ed i contenuti tipici dell’estratto conto, venga impropriamente denominato tale dalla stessa creditrice. L’estratto conto (e, in particolare, quello di un conto corrente bancario) si caratterizza come prospetto contabile in cui sono annotate tutte le operazioni effettuate sino ad una certa data, la loro successione cronologica, la natura e le causali (anche per sintesi, per sigle o espressioni convenzionali, purché comprensibili, conosciute o conoscibili dal destinatario), la valuta, gli interessi maturati e, quindi (ma solo conclusivamente) il saldo attivo o passivo. Se così non fosse, l’estratto perderebbe quell’intrinseco carattere funzionale (controllo dell’esattezza delle singole annotazioni per la verifica effettiva del risultato finale) costituente il supporto logico della norma codicistica che sancisce il valore di prova delle sue risultanze in caso di mancata contestazione del correntista al quale viene trasmesso (Art. 1832 c.c.). Le pattuizioni relative alla quantificazione degli interessi passivi di conto corrente secondo gli usi di piazza nonché quelle relative alla capitalizzazione trimestrale dei detti interessi sono nulle.
TRIBUNALE di CATANZARO – II sezione civile nella persona del giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo – Catanzaro, 29.12.2015
Capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori – Nullità – Azione di ripetizione di indebito – Prescrizione decennale –Omessa contestazione degli estratti conto – Inopponibilità.
La clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è nulla. L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens. La mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca al debitore non comporta il perfezionamento di un patto negoziale: in particolare essa rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile e non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – In composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca – Castrovillari, 20.10.2011
INPS – Azione revocatoria ordinaria – Requisiti – Diritto di credito – Contestazione – Anteriorità del credito – Eventus damni.
Nel processo ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore per impugnare un atto dispositivo compiuto dal debitore, non deve essere disposta la sospensione necessaria se il credito da tutelare è oggetto di contestazione in separato giudizio sia perché il credito litigioso non può essere considerato meritevole di minor tutela rispetto al credito certo, sia perché fra i due giudizi non sussiste il pericolo di conflitto fra giudicati. Perché possa esperirsi l’azione revocatoria è necessario che l’attore in revocatoria sia titolare di un diritto di credito nei confronti del debitore. Può trattarsi di un credito di qualsiasi natura, chirografario, presidiato da un diritto di prelazione o da altra garanzia, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, soggetto a condizione o termine, cui è equiparabile la situazione del credito che è ancora soggetto ad accertamento. Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. L’eventus damni consiste nel pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l’atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell’esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Francesca Marrano – Castrovillari, 6.10.2015
Domanda di finanziamento – Reato ex Art. 483 c.p. – Dolo – Prova – Falso documentale colposo.
Il dolo richiesto nei delitti di falso è generico, esso deve essere rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, perché il sistema vigente ignora la figura del falso documentale colposo.
CORTE d’APPELLO DI CATANZARO – II Sezione Civile – dott. Rita Majore, presidente; dott. Francesca Romano, Consigliere Relatore; Chiara Ermini, Consigliere – Catanzaro, 1.4.2015
Istruttoria prefallimentare in assenza del debitore – Notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore – Rilievo di legittimità costituzionale.
L’Art. 15, comma 3, RD 267/1942, nel disciplinare la modalità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore nei confronti del quale è stata richiesta la pronuncia di fallimento, si pone in contrasto con l’art. 3 e 24 della Costituzione: quanto all’Art. 3 perché esso costituisce un’irragionevole ed immotivata disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste dall’Art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche, in specie per il caso di mancato reperimento nel luogo indicato dalla legge; quanto all’Art. 24 perché, nel prevedere modalità di notifica che non comportano neanche astrattamente la conoscibilità della pendenza della procedura, ledono il diritto di difesa del soggetto che ne è parte.
DIRITTO DEL LAVORO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI, Settore Lavoro, Giudice del lavoro, dr.ssa Anna Caputo – 7 aprile 2016.
Lavoratore – Demansionamento – Prova – Trasferimento – Libertà iniziativa economica.
Il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato – cui tende l’Art. 2103 c.c. nel porre limiti allo ius variandi del datore di lavoro – non si traduce nella continuazione delle medesime operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendosi esso esprimere anche in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l’esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile al fine del miglior espletamento della prestazione richiesta. In tale ipotesi, infatti, il quadro complessivo delle attitudini professionali del lavoratore non viene ristretto, ma al contrario viene ampliato, potendo il lavoratore, già forte dell’esperienza acquisita, arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l’effettuazione di una esperienza nuova a lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa attività. Incombe sul lavoratore, che assume la non equivalenza delle mansioni affidategli con quelle da ultimo svolte, provare la non equivalenza e la correlata dequalificazione. E’ oggettivamente giustificato il trasferimento del dipendente per ragioni oggettivamente rilevanti connesse ad un piano di ristrutturazione in relazione alle quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo le stesse espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Presidente: dott. Giorgio Santacroce – Estensore dott. Annamaria Ambrosio – Roma 14 aprile 2015
Ente pubblico – Arricchimento senza causa – Omesso riconoscimento dell’utilitas – Prova.
La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice accertare – il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – Giudice del Lavoro dr.ssa Luigia Lambriola – Castrovillari, 1.12.2015
Accertamento subordinato pubblico impiego – Indici rilevatori del pubblico impiego – Lavoro privato – Parasubordinazione – Prova.
Un rapporto di pubblico impiego è da ravvisare ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione di opere, con il conseguente inserimento del secondo nell’organizzazione amministrativa del primo e con il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge. Le caratteristiche del lavoro pubblico vengono individuate in presenza di alcuni specifici “indici rilevatori”, quali la natura pubblica dell’ente datore di lavoro, la continuità del rapporto continuativo con l’amministrazione, l’esclusività e prevalenza dello stesso, la correlazione con i fini istituzionali dell’ente, la retribuzione predeterminata, la subordinazione gerarchica e lo stabile inserimento all’interno dell’organizzazione dell’ente. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici non è completamente assimilabile al lavoro privato, avuto riguardo al profilo genetico del rapporto, che è regolato dal principio fondamentale, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell’accesso mediante pubblico concorso, enunciato dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione. Nell’ambito di un rapporto di “parasubordinazione” è necessario provare la sussistenza dei seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo e comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o più in generale nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sulla utilizzazione di una struttura di natura materiale.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – Giudice del Lavoro dr.ssa Luigia Lambriola – Castrovillari, 5.5.2015
Trasferimento del lavoratore pubblico – Comportamento antisindacale – Art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300.
Ai fini della tutela ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, costituisce comportamento antisindacale, secondo l’ampia eccezione accoltane da detta norma, ogni comportamento del datore di lavoro, che, pur al di fuori delle ipotesi previste dai titoli secondo e terzo della legge, sia oggettivamente diretto ad ostacolare l’attività sindacale e sostenuto, dal punto di vista soggettivo, dall’intenzione di pervenire a tal risultato. Pertanto, ove si tratti di accertare l’antisindacalità o no del trasferimento di un dipendente, non rileva il fatto che esso sia avvenuto nell’ambito o al di fuori della stessa unità produttiva, dovendo aversi riguardo solo alla situazione determinatasi, ossia alla esistenza di una condotta oggettivamente idonea, sia pure sul piano sostanziale, a ledere la libertà e l’attività sindacale, implicando l’allontanamento del lavoratore, che di fatto svolta l’attività sindacale, un pregiudizio alla possibilità di un suo efficace svolgimento. L’accertamento del giudice del merito circa l’idoneità di una determinata condotta del datore di lavoro a ostacolare o reprimere l’attività sindacale del lavoratore, nonché circa la sussistenza del relativo elemento psicologico, si risolve in un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della congruità della motivazione.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – Giudice del Lavoro dr.ssa Luigia Lambriola – Castrovillari, 26.1.2016
Procedimento ex Art. 700 c.p.c. – Periculum in mora – Insussistenza.
L’esistenza del “periculum in mora” sotteso alla richiesta di tutela in via d’urgenza per la reintegrazione o riammissione anticipata nel posto di lavoro va verificata in concreto, in relazione alla effettiva specifica situazione del lavoratore sul quale incombe l’onere di allegare e di fornire elementi al riguardo. Per potersi invocare la tutela cautelare, il denaro deve assolvere ad una funzione non semplicemente retributiva –vale a dire di mantenimento della parte istante e del relativo nucleo familiare- ma prettamente alimentare, sì da presupporre l’inesistenza di mezzi alternativi idonei a sopperire alle esigenze primarie di vita della parte e della sua famiglia.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – Giudice del Lavoro dr.ssa Luigia Lambriola – Castrovillari, 5.6.2015
Equo indennizzo – Causa di servizio – nesso di causalità – infortunio in itinere.
Ai fini del riconoscimento della ‘causa di servizio’ in relazione all’equo indennizzo, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia fare riferimento a presunzioni di sorta giudiziaria. Nell’infortunio “in itinere”, la valutazione della colpa deve essere più rigorosa che nella attività lavorativa vera e propria, e tale diversa valutazione è giustificata dalla ragione di tutela di un’attività (percorso abitazione-lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante. La violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attività protetta (percorso abitazione-lavoro) ed evento. Tale violazione va valutata nella sua gravità rispetto alla norma violata, e non in rapporto all’eventuale comportamento illegale degli altri utenti della strada.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – Giudice del Lavoro dr.ssa Luigia Lambriola – Castrovillari, 6.11.2015
Indennità di coordinamento – Art. 10 C.C.N.L. 1998-2001 Comparto Sanità.
La clausola di cui all’art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all’indennità ivi prevista il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.
TRIBUNALE di CASTROVILLARI – Giudice del Lavoro dr.ssa Luigia Lambriola – Castrovillari, 19.5.2015
Cassa Forense – Legittimità dei minimi contributivi – Periculum in mora – Inesistenza.
Non integra periculum in mora necessario ai fini della declaratoria di illegittimità/sospensione dell’efficacia esecutiva del regolamento attuativo dell’art. 21
Enrico Caterini
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Idioma Italiano ● Formato EPUB ● ISBN 9788889464328 ● Tamaño de archivo 1.4 MB ● Editorial Edizioni Scientifiche Calabresi ● Publicado 2016 ● Descargable 24 meses ● Divisa EUR ● ID 5167776 ● Protección de copia Adobe DRM
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